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Normativa

L'arte di non deliberare nelle "varie ed eventuali"

SL Studio Lovesio · 7 giugno 2026 · 2 min di lettura

In quasi tutti i verbali d'assemblea italiani c'è una voce all'ordine del giorno: "varie ed eventuali". Sotto questa formula vaga si raccontano i piccoli pettegolezzi del palazzo, si propongono idee, si lamentano i ritardi del giardiniere. Tutto bene. Finché qualcuno non prova a votare.

La regola — sedimentata dalla dottrina e confermata dalla Cassazione — è netta: nelle varie ed eventuali non si delibera. Si discutono argomenti secondari, si informano i presenti, si suggeriscono temi per assemblee future. Ma una delibera vera, votata e verbalizzata, è invalida. Perché?

Il motivo è elegante. L'articolo 66 vuole che l'ordine del giorno sia specifico. Specifico perché ogni condomino, leggendo l'avviso, possa decidere consapevolmente se partecipare. Quel condomino lavoratore all'estero, che si fa rappresentare per delega solo se nell'OdG c'è qualcosa di rilevante, ha il diritto di sapere in anticipo cosa si discuterà. Una decisione presa fra le "varie" lo coglie alla sprovvista, lo priva della possibilità di farsi rappresentare, lo lascia senza tutela.

C'è un'eccezione, l'unica: se proprio tutti i condòmini sono presenti e tutti acconsentono a trattare il tema fuori dall'ordine del giorno, la delibera è valida. È un principio antico (Cassazione 989 del 1979) che sopravvive ancora oggi: la rigidità formale cede solo davanti all'unanimità sostanziale.

In pratica, "varie ed eventuali" è una zona franca per chiacchierare, non per decidere. Chi vuole davvero passare una delibera deve inserirla esplicitamente nell'OdG dell'assemblea successiva. Più lento, certo. Ma è la differenza fra un verbale solido e un verbale annullabile entro trenta giorni.

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