Staccarsi dal riscaldamento centralizzato non è un addio
Ogni autunno, in qualche assemblea, qualcuno lo annuncia: "io mi stacco e mi metto la caldaietta". L'idea è comprensibile: gestirsi i consumi da soli, accendere quando si vuole. Ma la legge la tratta con più cautela di quanto si pensi.
L'articolo 1118 del codice civile, al quarto comma, riconosce il diritto al distacco a due condizioni: dal suo impianto autonomo non devono derivare notevoli squilibri di funzionamento all'impianto comune, né aggravi di spesa per gli altri condòmini. E attenzione: a dimostrarlo non è il condominio, ma chi vuole staccarsi (Cassazione 22285/2016). Nella pratica serve una relazione tecnica che metta nero su bianco gli effetti del distacco: presentarsi in assemblea senza è il modo migliore per trasformare un diritto in una lite.
Nemmeno il regolamento può sbarrare la strada. Per anni si è discusso se una clausola contrattuale potesse vietare il distacco; l'orientamento attuale della Cassazione (ordinanza 28051/2018, confermata dalla 8553/2022) dice di no: quel divieto non vale.
Ma ecco la parte che molti scoprono dopo: il distacco non è un addio. Chi si stacca smette di pagare il consumo, ma resta obbligato per la manutenzione straordinaria dell'impianto, la sua conservazione e la messa a norma. La caldaia comune resta anche sua, e se un giorno va sostituita, paga la sua quota come tutti.
C'è poi il capitolo caldaietta: per gli impianti installati dopo l'agosto 2013 lo scarico dei fumi deve andare sopra il tetto, salvo deroghe precise che impongono caldaie a condensazione a basse emissioni. Per chi abita ai piani bassi può significare costi importanti e questioni di decoro della facciata.
Il consiglio, prima di decidere, è fare i conti completi: perizia, opere, nuova caldaia e le quote condominiali che comunque restano. Spesso il risparmio vero c'è solo quando l'impianto comune funziona male. E in quel caso, forse, il problema da risolvere è un altro.
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