Bonus casa, la stagione dei numeri che scendono
Per anni i bonus edilizi sono stati una specie di stagione infinita: percentuali generose, proroghe a ogni legge di bilancio, il superbonus a coronare tutto. Quella stagione è finita, e al suo posto c'è una discesa programmata che conviene conoscere prima di deliberare lavori.
La legge di bilancio 2025 ha fissato il calendario: per le spese del 2025 la detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica è del 50% sull'abitazione principale e del 36% sugli altri immobili; dal 2026 e per il 2027 si scende rispettivamente al 36% e al 30%. Il tetto di spesa per le ristrutturazioni resta di 96.000 euro per unità. Il superbonus, invece, è un capitolo chiuso: il 65% vale solo per i cantieri avviati entro il 15 ottobre 2024.
C'è poi una novità che riguarda i redditi più alti: dal 2025 chi supera i 75.000 euro ha un tetto complessivo alle detrazioni (il nuovo articolo 16-ter del TUIR), modulato sul numero di figli a carico. Le rate delle spese edilizie sostenute fino al 31 dicembre 2024 restano fuori dal computo (un sollievo per chi ha lavori pluriennali in corso), ma per le spese nuove il tetto conta, e va messo in conto prima di deliberare.
Per i lavori condominiali la meccanica resta quella collaudata: paga il condominio con bonifico parlante, e ogni condomino detrae la sua quota in base ai millesimi. È uno dei motivi per cui la regolarità contabile dell'amministratore non è un vezzo: senza pagamenti tracciati correttamente, la detrazione di tutti è a rischio.
Una buona notizia, infine, dalla Cassazione: per gli interventi di risparmio energetico la comunicazione all'ENEA va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ma il ritardo non fa perdere la detrazione (ordinanza 12422/2025), perché l'adempimento ha finalità statistiche. Resta il consiglio di sempre: i numeri delle aliquote cambiano quasi ogni anno, e prima di approvare un intervento importante vale la pena verificare le regole in vigore al momento della spesa, non quelle ricordate dall'ultima assemblea.
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