Quanto basta per mandare a casa l'amministratore
Il mandato dell'amministratore di condominio dura un anno e si rinnova tacitamente. Ma la fiducia, che di quel mandato è la sostanza, può finire prima, e la legge offre due strade per trarne le conseguenze.
La prima è l'assemblea: la revoca si può deliberare in ogni tempo, con la stessa maggioranza della nomina (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio). Non serve nemmeno un motivo, anche se revocare senza giusta causa espone il condominio a una richiesta di risarcimento per il compenso residuo. Per portare il punto all'ordine del giorno bastano due condòmini che rappresentino un sesto del valore.
La seconda strada è il tribunale, e qui la soglia si abbassa in modo che sorprende molti: il ricorso può presentarlo anche un solo condomino, se l'amministratore si è macchiato di gravi irregolarità. L'elenco dell'articolo 1129, comma 12, è lungo (dalla mancata apertura del conto corrente condominiale alla confusione tra patrimonio personale e del condominio, dall'omessa convocazione dell'assemblea per il rendiconto all'inerzia nella riscossione dei crediti), ma è solo esemplificativo. E la giurisprudenza è costante: ne basta una sola.
C'è anche una conseguenza che fa da deterrente: l'amministratore revocato dal giudice non può essere rinominato. Il divieto, ha chiarito la Cassazione (23743/2020, ribadita dalla 1569/2024), vale per l'assemblea immediatamente successiva alla revoca: non a vita, e non negli altri condominii amministrati.
Un'ultima nota sul compenso, perché è lì che nascono molte liti: l'articolo 1129, comma 14, impone che sia specificato analiticamente all'atto della nomina e di ogni rinnovo, a pena di nullità. Un preventivo chiaro all'inizio è la migliore assicurazione contro i sospetti alla fine: la revoca non è una vendetta, è la fisiologia di un mandato fondato sulla fiducia.
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