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Gestione

Il moroso, il virtuoso e il creditore che bussa

SL Studio Lovesio · 7 giugno 2026 · 2 min di lettura

Il creditore del condominio vuole essere pagato. La fattura è scaduta da mesi. Bussa allora alla porta del condomino più solvibile e prepara il pignoramento. Può farlo? Sì e no.

Sì, perché le obbligazioni del condominio si imputano ai singoli condòmini: ognuno per la sua quota. È il principio della parziarietà, fissato dalle Sezioni Unite nel 2008 e ribadito nell'ordinanza 5043 del 2023. Non c'è solidarietà fra condòmini: pagi il tuo, non quello degli altri.

No, perché chi ha pagato la sua quota è "in regola" e gode di un beneficio raffinato: il beneficium excussionis dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione. Tradotto: prima di pignorare il virtuoso, il creditore deve aver tentato sul serio di escutere i morosi. E anche dopo, può chiedere al virtuoso solo l'importo della quota del moroso, non l'intero debito.

Qui entra in scena un attore curioso: l'amministratore in proprio. La giurisprudenza recente — Cassazione 1002 del 2025, Tribunale di Como 163 del 2025 — ha chiarito che l'obbligo di comunicare al creditore i nominativi dei morosi non grava sul condominio come ente, ma sull'amministratore come persona. Se ritarda, paga lui di tasca propria il danno aquiliano al creditore. Una norma costruita per evitare che le carte morose vengano nascoste sotto il tappeto della burocrazia condominiale.

C'è una lezione operativa che spesso sfugge: il condomino in regola, quando il precetto arriva sul tavolo, può proporre opposizione ex articolo 615 c.p.c. eccependo proprio il beneficio di preventiva escussione. Non serve il condominio in giudizio. Basta lui, da solo.

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